Sarà forse sfuggita a qualche addetto ai lavori, causa la concomitanza con le festività natalizie, la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 49821, della quarta sezione penale, depositata il 20 dicembre, che tuttavia risulta decisamente importante per chiunque rivesta il ruolo di RSPP, interno o esterno che sia.

La pronuncia, intervenuta nell’ambito di un procedimento relativo al reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme di prevenzione degli infortuni in un’azienda veneziana, richiama il ruolo essenzialmente consultivo del RSPP, ricordando in particolare che tale figura è tenuta ad assicurare al datore di lavoro un’attenta collaborazione in merito ai fattori di rischio riscontrabili nei luoghi di lavoro, non esimendosi dal fornire allo stesso tempo anche le necessarie indicazioni tecniche per gestirli adeguatamente.

Da quest’ultima argomentazione discende una considerazione estremamente utile per i RSPP: diventa determinante, ai fini dell’individuazione di un’eventuale posizione di responsabilità del RSPP a fronte di un infortunio occorso al lavoratore, il giudizio in merito all’esistenza o meno di segnalazioni del RSPP rivolte al datore di lavoro.

Personalmente, operando in qualità di libero professionista nel ruolo di RSPP esterno per numerose aziende, ho adottato da tempo un modus operandi finalizzato appunto a documentare periodici resoconti destinati al datore di lavoro di ciascuna azienda in cui opero come RSPP. Nello specifico, effettuo presso ciascuna azienda sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro (aventi una frequenza solitamente semestrale, anche se in realtà calibrata in funzione dell’effettivo livello di rischio riscontrabile), ai quali faccio seguire la stesura di una relazione di resoconto, destinata al datore di lavoro e supportata da evidenze fotografiche, descrivente lo stato di fatto rilevato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, non ultimo, le misure di adeguamento o miglioramento (tecniche, organizzative e/o procedurali) che suggerisco al datore di lavoro allo scopo di affrontare adeguatamente i profili di rischio evidenziati.

Reputo questa attività assolutamente essenziale, sia per tutelare la mia persona da eventuali profili di responsabilità civile e soprattutto penale che potrebbero scaturire da eventuali infortuni gravi, sia per caratterizzare in modo professionale la mia attività professionale di RSPP, sia infine per fornire al cliente un servizio che possa effettivamente indirizzare e supportare le scelte della Direzione aziendale relativamente alla sicurezza sul lavoro.

Info: Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2012, n. 49821.

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