Sarà forse sfuggita a qualche addetto ai lavori, causa la concomitanza con le festività natalizie, la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 49821, della quarta sezione penale, depositata il 20 dicembre, che tuttavia risulta decisamente importante per chiunque rivesta il ruolo di RSPP, interno o esterno che sia.
La pronuncia, intervenuta nell’ambito di un procedimento relativo al reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme di prevenzione degli infortuni in un’azienda veneziana, richiama il ruolo essenzialmente consultivo del RSPP, ricordando in particolare che tale figura è tenuta ad assicurare al datore di lavoro un’attenta collaborazione in merito ai fattori di rischio riscontrabili nei luoghi di lavoro, non esimendosi dal fornire allo stesso tempo anche le necessarie indicazioni tecniche per gestirli adeguatamente.
Da quest’ultima argomentazione discende una considerazione estremamente utile per i RSPP: diventa determinante, ai fini dell’individuazione di un’eventuale posizione di responsabilità del RSPP a fronte di un infortunio occorso al lavoratore, il giudizio in merito all’esistenza o meno di segnalazioni del RSPP rivolte al datore di lavoro.
Personalmente, operando in qualità di libero professionista nel ruolo di RSPP esterno per numerose aziende, ho adottato da tempo un modus operandi finalizzato appunto a documentare periodici resoconti destinati al datore di lavoro di ciascuna azienda in cui opero come RSPP. Nello specifico, effettuo presso ciascuna azienda sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro (aventi una frequenza solitamente semestrale, anche se in realtà calibrata in funzione dell’effettivo livello di rischio riscontrabile), ai quali faccio seguire la stesura di una relazione di resoconto, destinata al datore di lavoro e supportata da evidenze fotografiche, descrivente lo stato di fatto rilevato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, non ultimo, le misure di adeguamento o miglioramento (tecniche, organizzative e/o procedurali) che suggerisco al datore di lavoro allo scopo di affrontare adeguatamente i profili di rischio evidenziati.
Reputo questa attività assolutamente essenziale, sia per tutelare la mia persona da eventuali profili di responsabilità civile e soprattutto penale che potrebbero scaturire da eventuali infortuni gravi, sia per caratterizzare in modo professionale la mia attività professionale di RSPP, sia infine per fornire al cliente un servizio che possa effettivamente indirizzare e supportare le scelte della Direzione aziendale relativamente alla sicurezza sul lavoro.
Info: Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2012, n. 49821.




Concordo pienamente con il post, per ogni RSPP è davvero fondamentale fare periodici resoconti al datore di lavoro con un approccio propositivo allo scopo di evidenziare possibili soluzioni alle criticità riscontrate.
Fondamentale è anche, secondo me, il ricorso ad evidenze fotografiche, per maggiore incisività delle segnalazioni e per maggiore efficacia nel documentare lo stato di fatto rilevato negli ambienti di lavoro.
Paolo ciao, sono pienamente d’accordo col Tuo modus operandi, anche perchè redigere un semplice DVR stando seduti alla scrivania comporta il rischio che vengano tralasciati particolari che solo con un sopraluogo con occhio attento possono essere evidenziati. L’importante è anche, a mio modesto parere, ‘l’evidenza’ della comunicazione al Datore di Lavoro, evidenza che spesso, viene omessa dimenticata o trascurata. Penso che la precisione prima o poi possa dare riscontro, la superficialità comporta situazioni nebulose nelle quali possono ‘sguazzare’ a cose fatte tecnici quali i ‘legali’. A concorrenze agguerrite e volte al ribasso, a mio parere, occorre far fronte con precisione e professionalità. Tanto, con tutta la buona volontà, qualcosa scappa sempre, penso sia duopo far evadere le minori cose possibili, riducendo matematicamente quindi la % di possibilità d’errore o di infortunio
Sopralluoghi e verifiche periodiche in azienda di cui fornire resoconti
dettagliati alla Direzione aziendale, ritengo siano un servizio intrinseco al ruolo di Rspp Esterno. Ciò per tutelare la funzione di consulente/Rspp e fornire al cliente un valore aggiunto al servizio.
Per i miei clienti, contestualmente all’incarico di Rspp, sono concordati sopralluoghi periodici in relazione al livello di rischio aziendale.
Credo che ci siano molte persone che rivestono il ruolo di RSPP in maniera attenta e responsabile. Molto spesso però sento raccontare delle difficoltà di dimostrare la bontà del lavoro fatto proprio perché i suggerimenti/richieste non vengono formalizzate e… basterebbe veramente poco lavoro in più. Suggerisco al RSPP di elaborare anche molto semplicemente delle relazioni e di inviarle al datore di lavoro anche via email in modo da avere una sorta di data certa su quando il lavoro è stato fatto. La tutela nelle responsabilità non basta mai…o quasi!
Salve,
scrivo come rappresentante del datore di lavoro per la sicurezza, condivido pienamente che RSPP esterno faccia sopraluoghi periodici mirati alla verifica dello stato di messa in sicurezza generale dell’ azienda e delle migliorie effettuate.
Risulta fondamentale sia per l’azienda che per RSPP la stesura di un verbale di sopraluogo documentato con foto e commenti, sullo stato delle cose.
Nel mio caso per comunicare e certificare l’informazione al datore di lavoro, ho provveduto ad inserire nel Riesame della Direzione ( iso 9001:2008 ), con cadenza semestrale, la discussione dei verbali di sopraluogo dell Rspp.
Egregio ing. Oppini, il suo interessante post fa chiarezza ancora una volta sul ruolo e le responsabilità del RSPP a seguito di un infortunio, un argomento di prioritario interesse per noi operatori del settore (svolgo anch’io infatti l’incarico di RSPP esterno presso svariate aziende).
Esso ribadisce come l’RSPP rivesta, nei confronti del datore di lavoro, una posizione di mera consulenza e verso il quale non possano discendere gli obblighi di sicurezza ascritti invece ai soggetti apicali del sistema prevenzionistico aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti). A tale proposito vorrei ricordare anche la sentenza del Tribunale di Rovereto del 21 giugno 2012, n. 289.
Detto questo vorrei rimarcare anche che l’RSPP non può ritenersi assolto a priori per una sua condotta colposa (quale per esempio una sua consulenza del tutto errata) poiché ad essa sono riconducibili i reati di cui agli artt. 589 e 590 del c.p., nella misura in cui sussista un nesso causale tra condotta posta in essere e lesioni subite dal lavoratore.
In merito al suo modus operandi nell’espletamento delle attività di RSPP esterno, ritengo tale condotta assolutamente conforme agli obblighi disciplinati a suo carico dal D.Lgs 81/08 e che con molta generosità mette a disposizione di tutti.
A fini strettamente pratici un resoconto sullo stato di fatto aziendale aiuta anche il consulente a non perdere traccia della “storia”, delle misure di prevenzione e protezione da attuare e delle periodicità di scadenze, verifiche, ecc… La sede preposta infatti per discutere di queste, cioè la riunione periodica, non è spesso uno spazio sufficiente sia in termini di tempo, sia in termini di periodicità (soprattutto nelle aziende con meno di 15 dipendenti).
Buona giornata a tutti