Dallo speciale Quotidiano Sicurezza ad Ambiente Lavoro 2013.

1.Che cos’ è l’ADR?
L’ADR, acronimo tratto dall’espressione “European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road”, è una regolamentazione internazionale che disciplina il trasporto stradale di merci pericolose, stabilendo le misure di sicurezza finalizzate a prevenire possibili incidenti durante le operazioni di trasporto ed a minimizzare i conseguenti danni per le persone, l’ambiente e le cose.
L’ADR, come pure i regolamenti omologhi per le altre modalità di trasporto di merci pericolose (trasporto ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo), fa riferimento alle cosiddette “raccomandazioni ONU”, pubblicate per la prima volta nel 1956 e successivamente periodicamente aggiornate.
L’ADR fu stipulato a Ginevra in data 30 settembre 1957 sotto l’egida dell’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ed entrò in vigore in data 29 gennaio 1968.

2. A quali trasporti si applica l’ADR?
L’ADR si applica ai trasporti stradali di merci pericolose effettuati all’interno dei Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo. Attualmente tali Paesi sono i seguenti: Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Oltre che a livello internazionale, l’ADR risulta applicabile anche per la regolamentazione dei trasporti nazionali all’interno dei Paesi contraenti; in Italia, tale recepimento viene effettuato, a partire da direttive comunitarie, tramite l’emanazione di decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Quali sono le merci pericolose contemplate dall’ADR?
Le merci pericolose contemplate dall’ADR sono ricondotte a nove classi, articolate come di seguito: materie e oggetti esplosivi (classe 1), gas (classe 2), liquidi infiammabili (classe 3), solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati (classe 4.1), materie soggette ad accensione spontanea (classe 4.2), materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili (classe 4.3), materie comburenti (classe 5.1), perossidi organici (classe 5.2), materie tossiche (classe 6.1), materie infettanti (classe 6.2), materiali radioattivi (classe 7), materie corrosive (classe 8), materie e oggetti pericolosi diversi (classe 9).
I principi per la classificazione delle varie merci pericolose sono riportati nella parte 2 dell’ADR.
Ciascuna rubrica delle merci pericolose è assegnata ad un numero univoco di quattro cifre detto “numero ONU”. L’ADR utilizza quattro tipi di rubriche:
• Rubriche individuali per materie e oggetti ben definiti (ad esempio, numero ONU 1090 ACETONE);
• Rubriche generiche per gruppi ben definiti di materie e oggetti, che non siano rubriche non altrimenti specificate o n.a.s. (ad esempio, numero ONU 1133 ADESIVI);
• Rubriche n.a.s. specifiche riguardanti gruppi di materie e oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare, non altrimenti specificati (ad esempio, numero ONU 1477 NITRATI INORGANICI, N.A.S.);
• Rubriche n.a.s. generiche riguardanti gruppi di materie e oggetti aventi una o più proprietà pericolose, non altrimenti specificati (ad esempio, numero ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.).

4. Con quale periodicità vengono aggiornate le disposizioni dell’ADR?
L’ADR viene aggiornato con periodicità biennale, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico.
Attualmente risulta in vigore l’edizione 2013 dell’ADR (cosiddetto “ADR 2013″), emanata dall’Unione Europea con la direttiva 2012/45/UE del 3 dicembre 2012.
Il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/45/UE è stato operato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il decreto ministeriale del 21 gennaio 2013, che ha reso applicabile ai trasporti italiani nazionali l’ADR 2013.

5. Le disposizioni dell’ADR si applicano esclusivamente al trasportatore?
Le disposizioni dell’ADR devono essere attuate, per quanto di competenza, non solo dal trasportatore bensì anche da tutti gli altri operatori del trasporto di merci pericolose.
L’ADR stabilisce gli obblighi di sicurezza posti a capo dei principali operatori (speditore, trasportatore, destinatario) e degli altri operatori del trasporto (caricatore, imballatore, riempitore, gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile, scaricatore).
Più operatori tra quelli contemplati possono essere una e la stessa impresa; analogamente, le attività ed i corrispondenti obblighi di sicurezza di un operatore possono essere presi in carico da più imprese.

6. Sono previste esenzioni dall’applicazione delle prescrizioni dell’ADR?
L’ADR prevede numerose fattispecie di esenzione, totale o parziale, dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’Accordo, riportate nella sezione 1.1.3 dell’ADR.
Un primo profilo di esenzione stabilito dall’ADR, che tuttavia per motivi di chiarezza sarebbe forse meglio identificare con il termine “esclusione” (non riscontrabile in ogni caso nel testo dell’ADR), è trattato nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 ed 1.1.3.5, le quali descrivono alcuni casi particolari in cui è esclusa qualsivoglia applicazione delle disposizioni dell’ADR durante il trasporto stradale.
Le cosiddette esenzioni “totali” sono descritte nella sottosezione 1.1.3.4 in cui, rimandando a due capitoli specifici (3.4 per le “quantità limitate” e 3.5 per le “quantità esenti”), sono definite le fattispecie nelle quali alcune merci pericolose contemplate dall’ADR possono fruire dell’esenzione dalla gran parte delle disposizioni ADR applicabili nel regime ordinario.
Le cosiddette esenzioni “parziali” sono regolamentate nella sottosezione 1.1.3.6, la quale descrive le fattispecie nelle quali alcune merci pericolose contemplate dall’ADR possono fruire dell’esenzione da una parte (sostanzialmente quelle di competenza del trasportatore) delle disposizioni ADR applicabili nel regime ordinario.
Infine, l’ADR contempla altri profili di possibile esenzione, che si riferiscono a specifiche merci pericolose oppure a particolari condizioni delle medesime durante il trasporto (in termini di imballaggio o condizionamento); tali esenzioni risultano applicabili qualora siano previste da apposite disposizioni speciali riportate nel capitolo 3.3.

7. Il trasporto di merci pericolose soggette all’ADR richiede l’utilizzo di imballaggi particolari?
Gli imballaggi destinati ad essere impiegati per il trasporto “in colli” (cui è possibile fare ricorso per tutte le merci pericolose contemplate dall’ADR, con le sole eccezioni delle materie allo stato fuso e di quelle non ammesse al trasporto) di merci pericolose sono regolamentati dall’ADR (più specificatamente, dalla parte 4 per quanto concerne l’utilizzazione e la parte 6 per quanto riguarda la costruzione, l’approvazione e la revisione).
Omettendo la disamina delle varie eccezioni previste dall’ADR, da un punto di vista generale è possibile affermare che tutti gli imballaggi utilizzati per contenere merci pericolose devono essere approvati secondo apposite disposizioni. L’approvazione è attestata mediante una specifica marcatura “UN” realizzata sull’imballaggio, previo superamento delle prove di omologazione previste.
I diversi tipi di imballaggio utilizzabili per il trasporto in colli delle varie merci pericolose sono definiti in specifiche istruzioni di imballaggio previste dall’ADR, individuate nelle colonne (8) e (9) della Tabella A del capitolo 3.2.

8. Le merci pericolose trasportate devono essere accompagnate da documentazione specifica?
Le merci pericolose sottoposte alle disposizioni dell’ADR devono essere accompagnate, durante il trasporto stradale, da un documento di trasporto che deve riportare, per ogni materia od oggetto pericoloso, le informazioni elencate al 5.4.1.1,1, finalizzate ad identificare univocamente le tipologie di merci trasportate, i relativi pericoli, i quantitativi, il numero dei colli, ecc.
La descrizione del tipo di merce pericolosa deve rispettare regole ben precise stabilite dall’ADR, allo scopo di consentire alle autorità competenti la tempestiva identificazione del carico, anche in condizioni di incidente o di emergenza. Da evidenziare che, in caso di trasporti internazionali, il documento di trasporto deve essere redatto in una lingua ufficiale del Paese speditore e, inoltre, se questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in una di queste tre lingue, a meno di diversi accordi particolari stipulati tra i Paesi interessati dal trasporto.

9. Le disposizioni dell’ADR si applicano anche ai rifiuti?
Ferma restando l’applicazione della normativa specifica che disciplina il trasporto dei rifiuti (costituita in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), è possibile affermare che quando i rifiuti trasportati sono classificabili come merci pericolose ai sensi dell’ADR devono essere anche rispettate le disposizioni contenute nell’ADR.
L’ADR considera infatti i rifiuti quali “miscele di sostanze” che, per effetto delle loro caratteristiche chimico-fisiche e del livello di pericolo correlato, possono ricadere nel regime di trattamento delle merci pericolose. Conseguentemente, ai fini del trasporto stradale, queste miscele di sostanze pericolose richiedono di essere classificate seguendo i medesimi criteri stabiliti dall’ADR per le altre merci pericolose.
Da sottolineare che il D.Lgs. n. 152/2006 prevede, sulla scia della normativa comunitaria, una classificazione dei rifiuti pericolosi diversa da quella prevista dall’ADR, in quanto il focus non ricade sul trasporto del rifiuto, bensì sul suo smaltimento o recupero presso un impianto autorizzato.

10. Le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose devono avvalersi di specifiche figure professionali?
Il capitolo 1.8.3 dell’ADR stabilisce che ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, deve designare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricato di agevolare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
Il consulente deve essere in possesso di un apposito certificato CE di formazione professionale, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fronte del superamento di un apposito esame.
Le modalità di designazione e le responsabilità del consulente sono definite dall’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin