(Commento a Cass. civ. sez. lavoro 14468/2013). Come noto l’art. 2087 del codice civile, norma di chiusura del sistema di previsioni legislative per la tutela del lavoratore, impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica, e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Ebbene va precisato che il datore per adempiere a tale obbligo cogente deve considerare l’esistenza di patologie pregresse del lavoratore e comportarsi di conseguenza quanto a verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature in dotazione onde scongiurare la possibilità di arrecare danni alla salute del lavoratore richiesto di usarle.
Una recente decisione della sezione lavoro della Cassazione civile, n. 14468 pubblicata il 7 giugno 2013 è intervenuta sul tema e merita di essere posta all’attenzione dei datori di lavoro, pubblici e privati.

Nel caso particolare una ex dipendente ospedaliera affetta da carcinoma mammario, adiva il Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento del danno biologico e morale sostenendo che tale patologia era stata causata dal malfunzionamento delle apparecchiature radiologiche presenti nel reparto dove aveva prestato servizio nel corso di un ventennio.
Il Giudice del lavoro aveva accolto il ricorso, accertando la natura professionale della patologia, la sussistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e la malattia con una riduzione della capacità lavorativa del 100% e diritto alla rendita, condannava il nosocomio al risarcimento del danno non patrimoniale.
La controversia, rigettato l’appello del datore di lavoro, è approdata in Cassazione che ha confermato, quanto alla responsabilità datoriale, le conclusioni dei gradi di merito.

I giudici di legittimità, considerato che il giudice di merito aveva ritenuto configurarsi la malattia professionale, relativamente alla responsabilità datoriale, tenuto conto della patologia di radiotermite della dipendente rilevata dai medici dell’INAIL alcuni decenni prima, evidenziavano come il malfunzionamento dei macchinari in uso nel reparto di radiologia, agli atti erano stati acquisiti documenti attestanti ripetuti guasti ed eccessiva emissione di radiazioni, risultante da varie segnalazioni dei primari, dimostrava la conoscenza o la facile conoscibilità di una situazione a rischio per chi vi lavorava.
Il datore di lavoro sarebbe dovuto intervenire per sostituire il macchinario evitando in tal modo le conseguenze negative per la salute della lavoratrice poi verificatesi.

Va sottolineato che in sede processuale il datore deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie a garantire il lavoratore dopo aver individuato le situazioni di rischio specifiche presenti nel caso concreto, interventi che le leggi speciali non possono regolare.

L’adempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore imposto dall’art. 2087 c.c. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d’attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all’impiego d’attrezzi e macchinari quanto all’ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall’attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l’insorgere della patologia.

Il rispetto della normativa specifica in vigore all’epoca dei fatti non esclude la possibilità di configurare una responsabilità colposa ai sensi dell’art. 2087 c.c.

La responsabilità derivante dalla norma in questione ha natura contrattuale per cui, se il lavoratore dimostra l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, il danno patito ed il nesso causale con la prestazione svolta, sarà onere del datore convenuto in giudizio provare che il danno è derivato da causa a lui non imputabile nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1218 c.c. ovvero, in subiecta materia, di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza.

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