La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la Sentenza n. 47274/12 ha rinviato per una nuova valutazione dei fatti la sentenza di condanna inflitta a un imprenditore accusato di “colpa generica ed inosservanza della normativa antinfortunistica – consistita nell’aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della salute, in particolare un carrello elevatore […] con sistema di ancoraggio e aggancio non conformato e privo dei necessari accorgimenti per assicurare la stabilità del cilindro ubicato sui bracci del carrello stesso per il trasporto”.

Di fatto, precisano i giudici di legittimità, che se da un lato sussiste l’obbligo del datore di lavoro di “controllare che gli strumenti della lavorazione siano adeguati alle norme antinfortunistiche provvedendo, se necessario, ad applicare i dispositivi di sicurezza mancanti o integrare quelli già esistenti se questi si presentano in maniera evidente insufficienti”; dall’altro ciò non comporta la verifica della corrispondenza dei detti strumenti alle garanzie fornite dalla casa costruttrice, potendo in sostanza “l’imprenditore fare affidamento, purché non colpevole, nei requisiti di resistenza e di idoneità indicati dalla casa costruttrice medesima che nel caso di specie aveva progettato e prodotto il carrello su espressa richiesta e conformemente alle esigenze del committente […] Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello […]”. (Cfr. Diritto e Giustizia).

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