È stato riconosciuto dalla giustizia amministrativa [1] il danno da mobbing [2] patito da un graduato di Polizia penitenziaria sul posto di lavoro. Certamente questa sentenza non risolve l’annosa questione legata al riconoscimento giuridico del fenomeno mobbing, tuttavia ha una sua rilevanza giuridico-sociale che induce a qualche seria riflessione in tema di sicurezza dei lavoratori, soprattutto – secondo il mio punto di vista – per quanto concerne l’elemento stress derivante da azioni discriminatorie.

L’antefatto storico.

Tra il 2002 e il 2004 il comandante di reparto del carcere di (omissis) era stato sospeso dal suo servizio e distaccato ad altro incarico a seguito della di lui proposta di installare telecamere di sicurezza in un’ala del carcere – di passaggio comune a detenuti e personale penitenziario – dopo una serie di atti vandalici avvenuti in tali pertinenze.

Lo scopo dell’installazione del sistema di videosorveglianza – installazione peraltro avallata dal direttore del carcere, ma sistema mai entrato in funzione – doveva servire esclusivamente da deterrente. Nei fatti, invece, altro non produsse che forti rimostranze da parte dei sindacati degli agenti penitenziari i quali lamentavano violazioni della privacy.

La conseguenza, come accennato, fu quella di veder sospeso dal servizio e destinato ad altra mansione il ricorrente. Da ciò – dopo una serie di ricorsi amministrativi, peraltro con esito favorevole – la difesa arriva alla decisione di citare in giudizio il Ministero della Giustizia e chiedere i danni per mobbing. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie la richiesta e riconosce al comandante di reparto un risarcimento di oltre 150mila euro per danno da mobbing.

La sentenza. In fatto e diritto.

[…] Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno biologico e morale ex artt. 30, 1, e 34 CPA [3]. Il risarcimento è chiesto in relazione a quanto statuito dalla precedente sentenza del TAR Lazio, Roma, I, n. 3552 del 2004. In particolare, la decisione ha affermato che “il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento del 27.10.2003 con cui il direttore generale della Direzione generale del personale e della formazione del DAP [4] ha disposto la revoca del ricorrente dalle funzioni di Comandante di reparto della Casa circondariale di (omissis) con contestuale distacco del medesimo presso il Centro di servizio sociale per adulti della stessa città”.

In proposito, sono state ritenute tutte fondate le seguenti censure: “che l’Amministrazione ha continuato a reiterare il medesimo provvedimento nonostante le pronunce cautelari del TAR; che la PA [5] non ha tenuto conto che il posizionamento delle telecamere è avvenuto per ragioni di sicurezza e previa autorizzazione dell’allora Direttore del carcere; che tali circostanze sono state favorevolmente vagliate anche dall’Autorità giudiziaria in sede penale e che, infatti, il procedimento penale avviato nei suoi confronti è stato archiviato; che le proteste delle organizzazioni sindacali e le minacciate iniziative ostracistiche nei suoi confronti non costituiscono una buona ragione giuridica per sanzionare chi abbia correttamente esercitato un potere o correttamente svolto il proprio dovere in vista dell’interesse pubblico; infine, che è da escludere che possa logicamente parlarsi di incompatibilità ambientale nel caso in cui il comportamento del dipendente sia stato legittimo e doveroso anche se dal comportamento siano derivate reazioni ambientali”. […]

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati. […] La delibazione sul petitum risarcitorio postula invece che ci si soffermi sulla ricorrenza di tre ulteriori condizioni:

a) l’esistenza di un nesso eziologico tra provvedimento illegittimo ed evento dannoso (T.A.R. Veneto, sez. II, 31 marzo 2003, n. 2166);

b) la sussistenza di una condotta dolosa o colposa imputabile all’amministrazione (intesa, quest’ultima, quale “apparato amministrativo”, nel solco inaugurato dalla sentenza n. 500/1999 della Suprema Corte di Cassazione);

c) la ricorrenza di un danno risarcibile diverso ed ulteriore rispetto a quello eliso dalla sentenza demolitiva del provvedimento.

Quanto all’aspetto del nesso eziologico, è pacifico che per effetto del provvedimento di revoca il ricorrente è stato, doverosamente, sospeso dalle proprie mansioni.

Circa l’aspetto dell’elemento soggettivo è doveroso soffermarsi, quanto a tali ultimi aspetti, sulle circostanze fattuali che seguirono alla revoca dell’incarico del ricorrente.

Nel caso di specie, tuttavia, occorre considerare che la citata sentenza del TAR n. 3552/2004 ha accertato che “la PA non ha tenuto conto che il posizionamento delle telecamere è avvenuto per ragioni di sicurezza e previa autorizzazione dell’allora Direttore del carcere e che tali circostanze sono state favorevolmente vagliate anche dall’Autorità giudiziaria in sede penale e che, infatti, il procedimento penale avviato nei suoi confronti è stato archiviato”.

Dunque, sono integrati senz’altro gli estremi di una condotta colposa.

Nessun dubbio, quindi, può sussistere in ordine alla ricorrenza dell’elemento della colpa in capo all’amministrazione.

Alla luce dei predetti criteri nella fattispecie, ad avviso del Collegio, il comportamento dell’Amministrazione non può essere ritenuto giustificabile, non ricorrendo alcun elemento, né di fatto né di diritto, che possa rendere giustificabile l’adozione da parte dell’amministrazione di atti illegittimi.

Quanto alla ricorrenza di un danno risarcibile, esso è senz’altro ravvisabile sotto il profilo del danno biologico e patrimoniale subito dal ricorrente per mobbing. […].

Circa la quantificazione del danno in parola, il ricorrente ha depositato una perizia di parte del Dr. (omissis) alla quale il Collegio ritiene di potere fare riferimento sia in quanto basata su parametri oggettivi di legge e sia poiché non sussiste alcuna contestazione di controparte.

In particolare la perizia conclude nel senso che “ il (omissis) ha dichiarato di non avere mai presentato disturbi della sfera psichica, almeno prima del settembre 2002. Successivamente manifestava una serie di sintomi e disturbi della sfera psichica che si strutturavano nel tempo. Tale quadro psicopatologico, in considerazione del tempo trascorso dall’evento primario (quasi 7 anni) della storia clinica del soggetto e del sostanziale insuccesso della terapia farmacologica e di quella psicologica – presenta ormai le caratteristiche cliniche della in emendabilità e della permanenza assoluta. Valutato in chiave psico-diagnostica il (omissis) attualmente manifesta un quadro psicopatologico composto da una sindrome depressiva ricorrente di gravità medio-elevata associata da ansia episodica parossistica; tale danno oggi è valutabile al 35% (trentacinquepercento) della totale invalidità”.

In conclusione, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso e di dover liquidare il danno così come prospettato dall’interessato nell’ultima memoria depositata il 10.12.2012.

Sul punto, la quantificazione del danno biologico operato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma 2012 per un soggetto di 40 anni (età che il ricorrente aveva quando è stato adottato il primo provvedimento ) evidenzia le seguenti cifre: 35% di invalidità permanente; € 127.118,78; 180 giorni di IT assoluta (€ 103.30 al giorno); € 18.594,00; 90 giorni di IT al 50% (€ 51.65 al giorno); € 4.648,50; 90 giorni di IT al 25% (€ 25.83 al giorno); € 2.324,70. Per un totale complessivo di € 152.685,98. A questo si devono aggiungere interessi e rivalutazione come per legge. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. […]

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto nei sensi di cui in motivazione e condanna il resistente a corrispondere all’interessato la somma di € 152.685,98, oltre rivalutazione e interessi come per legge.

Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per complessivi € 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 […]

Depositata in segreteria il 28/01/2013

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Note

[1] Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Sezione Prima Quater, Sentenza n. 925/2013.

[2] In principio termine utilizzato dall’etologo Konrad Zacharias Lorenz (1903-1989) per indicare nel mondo animale la condotta violenta tra individui della stessa specie, atta per escludere un membro dal gruppo. In ambito lavorativo il termine è impiegato per la prima volta dallo psicologo tedesco Heinz Leymann per definire una serie di condotte frequenti e aggressive ai danni di un lavoratore compiute da un suo superiore o collega. In Italia parla ampiamente del fenomeno lo psicologo del lavoro Harald Ege, il quale definisce il mobbing come una forma di terrore psicologico perpetrato sul luogo di lavoro contro un lavoratore per emarginarlo o escluderlo dall’ambiente lavorativo.

[3] Codice del Processo Amministrativo. Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010).

[4] Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

[5] Pubblica Amministrazione.

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