Il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche anche allo scopo di prevenire le scelte irrazionali del dipendente che possano nuocere all’integrità psico-fisica di quest’ultimo.Pertanto il datore sarà esonerato da responsabilità solo quando si evidenzino nella fattispecie oggetto di esame del giudice penale i caratteri dell’eccezionalità, imprevedibilità e abnormità del comportamento del lavoratore.

La recente decisione dei giudici di piazza Cavour in commento trae origine dall’infortunio patito da un operaio che aveva riportato gravi lesioni a seguito della caduta da un manufatto sprovvisto di parapetto.
Il datore di lavoro e committente dei lavori, era stato condannato sia dal giudice monocratico che dalla Corte di Appello di Salerno in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui al D.P.R. 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro all’art. 27 “protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani”e art. 389 lettera a) “contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti” nonché il ricorrente art. 590 del codice penale “lesioni personali colpose” ai capi a) e b) della rubrica.

A costui era stato contestato di aver omesso di verificare l’installazione del parapetto contro la caduta dall’alto nel solaio di copertura di un vano autoclave e per negligenza nell’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni l’omessa verifica dell’installazione del parapetto contro la caduta dall’alto nel solaio di copertura di un manufatto in fase di costruzione, negligenza che aveva causato la caduta nel vuoto della persona offesa.
Il committente a seguito dei primi due gradi del giudizio era stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione e alla pena di euro 1000 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale.

La difesa del datore di lavoro dinanzi alla Suprema Corte aveva sostenuto tra l’altro la non inquadrabilità del luogo dell’infortunio in una area cd. di cantiere e l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento dannoso a seguito del comportamento abnorme del lavoratore.

Ebbene il collegio giudicante con ragionamento del tutto lineare e condivisibile nel respingere il ricorso del committente confermando la condanna ha evidenziato come per “luogo di lavoro” debba considerarsi qualsiasi luogo dove il lavoratore possa accedere anche a prescindere dalle specifiche incombenze affidate dal datore di lavoro rimanendo sulla scia di un reiterato orientamento della IV sezione penale espresso in precedenza dalla sentenza 3694 del 21 novembre 2003.

Dalla ricostruzione dei fatti risultata a seguito dell’istruttoria non poteva configurarsi un comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore che, nel mese di luglio, per raggiungere una fontana e dissetarsi invece di scegliere un percorso più lungo ma sicuro ne aveva preferito uno più breve ove però mancava il parapetto. Le norme antinfortunistiche cui è sottoposto ex lege il datore di lavoro sono finalizzate a evitare e dovrebbero scongiurare anche le scelte irrazionali del lavoratore per cui solo quando il comportamento di quest’ultimo è imprevedibile ed eccezionale sarà esonerato da responsabilità mentre non lo sarà se tale condotta era prevedibile e controllabile.

Solo se la condotta del dipendente esuli dalle normali operazioni produttive, dal procedimento di produzione e alle direttive organizzative emanate dal datore quest’ultimo sarà esente da responsabilità (ex plurimis Cassazione pen. IV n. 25532 del 23 maggio 2007).

Il nesso causale richiesto tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo patito della persona offesa può essere interrotto solo da un fatto eccezionale affatto prevedibile. Ad esempio può reputarsi tale il comportamento del lavoratore che esuli dalle mansioni ricevute e sia posto in essere per sua esclusiva volontà oppure qualora rientri nelle mansioni si evidenzi una modalità di esecuzione del tutto imprudente.

In conclusione il ricorso è stato respinto e il datore di lavoro, cui è stata confermata la pena erogata, è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

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