L’obiettivo del presente articolo è di tenere viva l’attenzione su due Circolari ministeriali riguardanti la sicurezza delle vie di esodo nei locali di intrattenimento e spettacolo, le quali, a mio modo di vedere, riguardano in modo particolare anche il “Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti” (ex buttafuori). Nuova figura istituita dall’art. 3 (commi da 7 a 13) Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) (G.U. n. 170 del 24.7.2009 – Suppl. Ordinario n. 128).

Infatti, tra i vari obblighi imposti dal Decreto di attuazione (6 ottobre 2009) della summenzionata norma, tali operatori hanno anche quello di adottare ogni iniziativa utile a evitare che si crei ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga; nonché quello di presidiare gli ingressi dei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo e regolamentarne i flussi di accesso del pubblico.

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Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Circolare n. 4962/2012: Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante tornelli.

Poiché i tornelli di che trattasi possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave, l’interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.7 dell’allegato IV del D.Lgs n. 81/08 comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza). Nello specifico, nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto di entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni minime:

1) l’uscita di che trattasi sia sempre presidiata;

2) un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all’esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all’esodo delle persone;

3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall’operatore che presidia l’uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo;

4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete;

5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);

6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento.

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Ministero dell’Interno, dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Circolare n. 4963/2012: Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di Dispositivi di apertura automatici ridondanti.

Al riguardo, considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell’esodo, l’interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6 dell’allegato IV del D.Lgs n. 81/08 comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza). In particolare le porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate alle seguenti condizioni:

a) il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell’esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all’altro;

b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;

c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo, che consenta l’immediata apertura della porta in caso di necessità;

d) in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa;

e) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c);

f) informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installate le porte scorrevoli in argomento deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui alla precedente lettera c) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità delle porte di che trattasi.

In buona sintesi, dalle entrambe disposizioni emergono almeno due fattori di fondamentale interesse:

1) è fatto obbligo al datore di lavoro fornire a ogni lavoratore informazioni dettagliate riguardo all’uso del dispositivo in situazione di emergenza, le procedure da adottare e l’ubicazione dei comandi manuali;

2) è fatto altresì obbligo al datore di lavoro disporre adeguata segnaletica e cartellonistica finalizzata a informare il pubblico ivi presente nell’ambiente di lavoro.

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