Nella mia attività quotidiana di consulente di direzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mi viene periodicamente chiesto da qualche mio cliente se il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 debba essere necessariamente o meno firmato, oltre che dal datore di lavoro, anche dal RSPP e dal Medico Competente aziendali.
A tutti ricordo che, nessuna norma vigente impone che il POS debba essere firmato dal RSPP e dal Medico Competente.
Chi si occupa di sicurezza sul lavoro sa infatti che la redazione del POS è un adempimento posto a carico del datore di lavoro, che quindi risponde autonomamente in caso di omessa od incompleta stesura del documento. In realtà, volendo essere rigorosi, nemmeno la firma del datore di lavoro risulta strettamente indispensabile ai fini della validità e dell’adeguatezza del POS, in quanto tale documento viene ricondotto autonomamente alla paternità del datore di lavoro, a prescindere dalla presenza o dall’assenza della sua firma, che non ne costituisce un elemento qualificante (e neppure ricompreso tra i contenuti minimi del documento elencati nell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008).
la firma congiunta ti viene richiesta … molto probabilmente a sostiuzione della data certa del documento , onde evitare di annullare il documento alla posta o con altri metodi…
Che (talvolta) la firma congiunta sui POS venga richiesta è indubbiamente vero, in quanto viene operata una sorta di parallelismo con quanto l’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 prescrive per i documenti di valutazione del rischio.
La mia personale opinione è che esigere la data certa od attestata sui POS sia sostanzialmente una forzatura, anche in considerazione del fatto che, di prassi, la controfirma del POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (figura, questa, presente nella grande maggioranza dei cantieri temporanei o mobili) costituisce, almeno ufficiosamente, attestazione della data del documento stesso.
Il consiglio che mi sento di dare agli operatore del settore è eventualmente quello di conferire data certa ai POS non mediante la firma congiunta (che può risultare assai onerosa od addirittura pressoché impraticabile in caso di POS molto numerosi e/o presenza di RSPP esterno o RLS territoriale), bensì attraverso la trasmissione del documento in formato elettronico pdf tramite posta elettronica certificata (come noto, ormai sia le imprese sia i professionisti devono essere provvisti di PEC).
Grazie per l’interessante post, l’ho letto molto volentieri.
Nella sua esperienza professionale, ha notizia di sanzioni da parte degli organi di controllo per POS privi di firma congiunta?
Grazie e complimenti.
Grazie a lei per l’apprezzamento mostrato verso il mio post, che mi fa davvero piacere.
Nella mia attività professionale non ho notizia di alcun provvedimento (prescrizioni o disposizioni) disposto da organi di controllo in riferimento a POS non adeguatamente firmati; al più, quello che può eventualmente accadere all’atto pratico è una semplice “raccomandazione verbale” da parte del personale ispettivo alla firma del documento.
Più sovente, invece, la presenza di POS non firmati viene sollevata in sede di audit di certificazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in riferimento alla norma BS OHSAS 18001 e, nello specifico, al paragrafo 4.4.5 della norma stessa (tenuta sotto controllo dei documenti), che richiede appunto, tra l’altro, che i documenti siano approvati prima della loro emissione.
anche se è vero che la data certa del documento può essere effettuata mediante posta elettronica certificata ..o altri sistemi… la firma congiunta sul pos ..redatto ai sensi dell’art 17 comma 1….. serve anche per evadere i seguenti art
Art. 25.
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi,
Art. 29.
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,
nei casi di cui all’articolo 41.
Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
qiundi in buona sostanza se non firmano il documento (che ci garantisce anche la data certa) lo stesso deve essere accompagnato da dei verbali dove si evince l’avvenuta partecipazione alla valutazione dei rischi da parte di (medico competente ed rspp) ed l’avvenuta consultazione del documento da parte dell’ Rls.-rlst
quindi a nulla vale la scusante che il medico e l’rls-rlst non sono presenti in azienda.. devono comunque assolvere ai compiti ed obblighi di legge per cui sono stati regolarmente nominati/eletti.
quindi a mio avviso avere le quattro firme sul documento è il modo più snello di procedere per avere la completezza degli obblighi ricadenti sulle varie figure.
anche se è vero che la data certa del documento può essere effettuata mediante posta elettronica certificata ..o altri sistemi… la firma congiunta sul pos ..redatto ai sensi dell’art 17 comma 1….. serve anche per evadere gli art
Art. 25.
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi,
Art. 29.
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,
nei casi di cui all’articolo 41.
Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
qiundi in buona sostanza se non firmano il documento (che ci garantisce anche la data certa) lo stesso deve essere accompagnato da dei verbali dove si evince l’avvenuta partecipazione alla valutazione dei rischi da parte di (medico competente ed rspp) ed avvenuta consultazione del documento da parte dell’ Rls.
quindi a nulla vale la scusante che il medico e l’rls-rlst non sono presenti in azienda.. devono comunque assolvere ai compiti ed obblighi di legge per cui sono stati regolarmente nominati/eletti.
quindi a mio avviso avere le quattro firme sul documento è il modo più snello di procedere per avere la completezza degli obblighi ricadenti sulle varie figure.
Grazie innanzitutto a Daniele per l’interesse mostrato per il mio post e per l’interessante contributo alla discussione.
Capisco le sue riflessioni, tuttavia francamente non concordo sull’affermazione che apporre le quattro firme di datore di lavoro, RSPP, medico competente ed RLS (o RLS-T) su un POS in formato cartaceo sia la soluzione più snella, anche considerato che viviamo in un mondo sempre più digitale.
Non dimentichiamo infatti che, soprattutto nelle PMI (che come noto rappresentano la stragrande maggioranza delle aziende italiane), il RSPP ed il RLS sono spesso figure esterne all’azienda, come peraltro sempre anche il medico competente, la cui firma non è quindi in genere ottenibile agevolmente, considerato anche l’elevato numero di POS da produrre (uno per ciascun cantiere).
Inoltre, fatico a fare mia l’equazione “POS firmato da RSPP e medico competente” = “POS elaborato in collaborazione con il datore di lavoro”, quando invece l’esperienza quotidiana è ricca di casi di POS firmati distrattamente, in assenza di una lettura, anche solo parziale, del documento. Concludo osservando che, inoltre, in caso di procedimento giudiziario a seguito di un infortunio grave, la valutazione da parte del giudice circa l’effettiva collaborazione da parte di RSPP e medico competente in fase di stesura del POS viene effettuata sotto un profilo sostanziale piuttosto che formale: dirimente da questo punto di vista diventa quindi non tanto la presenza o l’assenza della firma sul POS, quanto piuttosto l’effettiva partecipazione del RSPP e del medico competente al sistema di prevenzione aziendale, come desumibile da elementi sostanziali quali ad esempio testimonianze di persone informate, verbali di riunioni o sopralluoghi, incarichi professionali finalizzati alla valutazione dei rischi, ecc.
condividendo in parte con Paolo quello che succede nella realtà… va però ricordato che il POS può essere oggetto di valutazione anche da parte di organi di controllo ( AUSL…..DPL.) oltre che del CSE….soprattutto in occasione di eventi infortunistici ..(abbastanza frequenti in cantiere) ..quindi come datore di lavoro dell’impresa farei in modo di ottemperare a tutti i requisiti di legge per i quali posso essere sanzionato.. nella fattispecie riporto a titolo esemplificativo le sanzioni previste per la mancata applicazione dell’ art 29 comma 1
sanzioni per il datore di lavoro
• Art. 29, co. 1
- arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [Art. 55, co. 1]
a queste vanno aggiunte anche le sanzioni per le altre figure..
Quindi in buona sostanza
io… come CSE mi accontenterei della sola firma del Ddl e della data certa (posta elettronica …etc) …..come datore di lavoro dell’impresa NO… devo mettere in campo tutti gli adempimenti che gravano sulla mia figura e su quella delle Mie persone di fiducia ..(RSPP-MC ) interne o esterne che siano..
mai trasmettere documenti attaccabili.. soprattutto se c’è il penale di mezzo..
Lancio una provocazione per amor di discussione.
Ci sono lavori che durano meno di mezza giornata e per i quali la redazione del POS e la fornitura della documentazione dura molto più del lavoro stesso. E purtroppo i rischi di interferenza generati richiedono spesso approfondimenti davvero specifici e accordi adeguati tra le figure di sicurezza delle aziende per poterli gestire. Sono una variabile pericolosamente indipendenti dalla durata dei lavori.
Si vedono POS pre-compilati buoni per tutte le stagioni. E fior di Durc e attestazioni di competenze.
Io fornisco “POS” (alcuni di una sola pagina!) in cui per lo meno vi è solo ciò che riguarda lo specifico lavoro in questione e il suo contesto.
Insomma, credo che nell’attuale panorama le firme siano l’ultimo dei problemi delle Aziende committenti e appaltatrici.
La forma è di certo importante. Serve forma e contenuto. E’ pacifico.
Ma dovendo scegliere, a guardare là fuori, meglio lavori senza POS ma seguiti da tutti gli attori con la dovuta attenzione che formali adempimenti tristemente lontani anni luce dalla realtà e quindi inutili. Anzi, dannosi, perché a confronto con la attuale cultura media: “è tutta burocrazia! E’ solo carta!”.
L’auditor storcerà il naso. E l’USL mi farà la multa.
Poco male.
Andrea
Pur comprendendo l’intento provocatorio di Andrea, pur concordando sul concetto che la sostanza e l’efficacia prevalgono sulla forma e sui formalismi, pur essendo io uno strenuo sostenitore della “filosofia KISS” (Keep It Simple & Short), dubito fortemente che si possa condensare un POS in una sola pagina, come affermato appunto da Andrea.
Lo inviterei pertanto ad inviarmi via e-mail un esempio di POS da lui redatto in una sola pagina, ovviamente depennando i riferimenti ad imprese e persone: potrebbe infatti essere uno spunto assai interessante per un ulteriore post sull’argomento.
Che ne dice Andrea?
Bravo. Purtroppo l’evidenza documentale è obbligatoria e indispensabile quanto l’applicazione di quanto redatto, che funge da linea guida per i preposti e i lavoratori.
Fare formazione al proprio personale dirigente e a tutta la forza lavoro , specificatamente per mansioni sono misure di prevenzione a tutela dei lavoratori e del DL.
Avere dipendenti formati sui rischi correlati le attività lavorative permette al D.L di scaricare ( in parte, il DL sarà sempre responsabile )
le responsabilità anche ai propri lavoratoti e preposti, della mancata attuazione dei propri obblighi ( artt.19 e 20 D.Lgs 818 ).
La produzione si esegue rispettando e applicando la sicurezza e la qualità , e il contratto di lavoro stipulato con i dipendenti deve obbligatoriamente includerlo. Non è tanto difficile, se sei preparato e formato ad espletare il S.P.P. o il D.L (in tal caso non sei un professionista e non dovresti fare l’imprenditore ) . Cultura ci vuole cultura ciò che manca in ITALIA.
va ricordato che i l POS (i cui contenuti son stabiliti dall’all. XV.3) va elaborato solo nel caso in cui ci si trovi nel titolo IV e ci sia un PSC.. (con conseguenti nomine CSP e CSE) .. e quest’ultimo deve VALIDARE il pos… quindi anche se è vero che si fà molta carta.. la stessa deve essere fatta bene proprio perchè qualcuno ci paga.. Poi per situazioni particolarmente complesse è dovere del CSE elaborare procedure e controlli specifici di risoluzione interferenza nonchè chiedere la collaborazione dei responsabili delle imprese coinvolte..anche mediante il controllo dei singoli preposti.
Solo una doverosa precisazione rispetto a quanto affermato da Daniele.
Non è corretto sostenere che il POS deve essere redatto solo nel caso in cui “ci sia un PSC”: al contrario, il POS deve essere sempre redatto da qualsiasi impresa esecutrice che effettui lavori ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 (lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X, D.Lgs. n. 81/2008).
Esemplificando in concreto: un’impresa incaricata della tinteggiatura delle pareti di un edificio, anche nel caso in cui operi quale unica impresa in cantiere, deve in ogni caso redigere il POS ai sensi dell’art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008, sebbene in questo caso non sia presente il PSC in quanto il committente non è tenuto alla designazione dei coordinatori per la sicurezza.
giusto
Mi ero perso la tua risposta Paolo,
Invio un esempio di pos per un lavoro da mezza giornata in un contesto con possibile presenza di terzi o visitatori (stazione ferroviaria).
Ovviamente le altre informazioni obbligatorie sono già presenti in altri documenti standard che non vengono modificati ogni volta. questa parte è quindi quella specifica del lavoro da svolgere e integra le parti “fisse” della documentazione aziendale costituite dal DVR consegnate a parte.
Il pos di questo “cantiere” sta “quasi” tutto in una pagina.
Sono graditi suggerimenti e osservazioni su quanto scritto e come poter gestire realisticamente lavori della durata di poche ore come questo.
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OGGETTO: P.O.S. per Fornitura e posa box
Data intervento: disponibilità dal 15 al 19 o dal 22 al 26 marzo 20xx.
Il lavoro avrà durata stimata inferiore alle 4 ore.
La mansione consiste nel montaggio/assemblaggio di parti in lamiera. Saranno impiegati 2 lavoratori per eseguire il lavoro.
L’ATTIVITÀ COMPORTA L’UTILIZZO DI:
- Attrezzature meccaniche ad alimentazione elettrica: flessibile,
- Utensili a batteria trapani, avvitatori;
- Attrezzature di sollevamento: transpallet idraulico;
- Collanti: silicone per giunture;
- Scala.A presidio della scala sarà sempre presente un secondo lavoratore.
I DPI UTILIZZATI DAI LAVORATORI SARANNO:
- Guanti;
- Occhiali antischeggia;
- Otoprotettori;
- Caschetto;
- Indumenti di lavoro: Giacca alta visibilità;
I RISCHI POSSIBILI PER PERSONE PRESENTI NELLE VICINANZE SONO:
- esposizione al rumore durante l’utilizzo del flessibile;
- caduta accidentale di oggetti dall’alto (es. pezzi di lamiera o utensili utilizzati);
- proiezione di schegge durante la molatura con flessibile;
- possibili urti di persone con oggetti in deposito o movimentati dagli operatori (manualmente o con il transpallet);
LE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE SONO:
- informazione, formazione e addestramento degli operatori presenti in cantiere;
- L’area di lavoro e di deposito materiali sarà delimitata con nastro bianco e rosso sorretto da colonnine.
La segregazione limita i rischi per :
- l’esposizione al rumore di terzi,
- la possibilità di interferenze (es. urto della scala da parte di persone o essere colpiti da oggetti in caduta dall’alto),
- la possibilità per terzi di essere raggiunti da schegge,
- la possibilità per terzi di urtare il materiale in deposito.
I RIFIUTI PRODOTTI SARANNO:
- scarti e trucioli di lamiera;
- plastica per imballo lamiera;
- residui di silicone;
I rifiuti saranno ritirati dal nostro personale al termine dei lavori. Si specifica che non saranno generati fumi dalla lavorazione. La produzione di polveri è da ritenersi totalmente trascurabile.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Fase 1: All’arrivo sul posto avverrà lo scarico dal nostro automezzo con gru in dotazione al veicolo in area non trafficata. La fase di scarico avverrà sotto il presidio di un operatore a terra per evitare interventi di terzi (es. passaggio di persone).
Un addetto si recherà nella zona di lavoro e segregherà l’area con i paletti e il nastro.
Fase 2: Al termine della fase di scarico avverrà il trasporto del materiale e delle attrezzature dalla zona di scarico fino all’area di lavorazione con carrellino e a mano. Avrà quindi inizio la lavorazione.
Fase 3: Al termine della lavorazione saranno raccolte le attrezzature, rimossi eventuali rifiuti e materiali non utilizzati e avverrà il trasporto verso l’area di carico. Anche nella fase di carico materiali sul veicolo ci sarà il presidio di un operatore a terra.
I lavori saranno interrotti in presenza di personale esterno nelle vicinanze in relazione ai possibili rischi (proiezione schegge e caduta oggetti). Nel caso improbabile di incendio dovuto a scintille prodotte dal flessibile si utilizzeranno l’ estintore in dotazione agli addetti (o gli eventuali mezzi presenti in loco).
Data
Timbro e Firma del Datore Di Lavoro
Nominativo e firma dei lavoratori addetti al cantiere (per presa visione):
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